venerdì 13 febbraio 2009

RIMBORSO SSN: Trasferimento all'estero per cure di altissima specializzazione

Il sistema sanitario italiano è strutturato in modo da assicurare, a tutti i cittadini residenti, le prestazioni in forma gratuita, ad esclusione dell’eventuale ticket, erogate sul territorio nazionale dalle strutture pubbliche o private accreditate. L’assistenza sanitaria all’estero, preventivamente autorizzata, è consentita, in via di eccezione, solo per le prestazioni di altissima specializzazione che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico.
QUAL È LA PROCEDURA ?
Per avere l’autorizzazione al trasferimento per cure:
  1. L’interessato, o chi per esso, deve presentare all’Azienda sanitaria locale di appartenenza:
    • la domanda
    • la proposta di un medico specialista
    • l’ulteriore documentazione eventualmente prescritta da disposizioni regionali

    ATTENZIONE - La proposta del medico specialista deve essere adeguatamente motivata in ordine all’impossibilità di fruire delle prestazioni in Italia tempestivamente o in forma adeguata al caso clinico. Si precisa che è considerata valida la proposta fatta da un medico specialista sia pubblico che privato.
    La proposta del medico deve contenere l’indicazione della struttura estera prescelta per la prestazione.

  2. L’Azienda sanitaria locale provvede, secondo modalità stabilite dalla Regione, alla trasmissione della domanda e della documentazione al Centro di Riferimento Regionale (CRR) territorialmente competente.
  3. Il Centro di riferimento, valuta la presenza dei requisiti richiesti (impossibilità di ricevere le cure necessarie, tempestivamente in Italia o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico) e l'appropriatezza della struttura estera. Comunica, poi, all’Azienda sanitaria locale competente il proprio parere motivato.
  4. L’Azienda sanitaria locale, acquisito il parere del centro, provvede o meno al rilascio dell’autorizzazione dandone comunicazione all’interessato ed al Centro predetto.
  5. In caso di accoglimento della domanda:

    • se la struttura estera è privata, la ASL rilascia autorizzazione scritta all’interessato che dovrà anticipare le spese autorizzate, per le quali potrà chiedere il rimborso alla propria ASL, al rientro in Italia (su presentazione della documentazione necessaria)
    • se la struttura è pubblica o privata convenzionata, la ASL provvede a rilasciare un formulario E 112 (se è per uno Stato comunitario) o un formulario analogo (se si tratta di uno Stato convenzionato) e l’assistenza viene erogata in forma gratuita.

    ATTENZIONE - Le cure di mantenimento o di controllo, anche se riferite ad una precedente autorizzazione, devono essere preventivamente autorizzate dalla ASL, sentito il Centro di Riferimento Regionale per cui, ogni qualvolta si presenta questa necessità, deve essere presentata domanda di autorizzazione secondo la stessa procedura su opra indicate.
COSA FARE IN CASO DI PARERE NEGATIVO?
  1. In caso di rigetto della domanda di autorizzazione l’interessato può presentare ricorso:
    • al Direttore Generale della ASL
    • al tribunale amministrativo regionale (TAR) ed al Consiglio Di Stato in sede di appello
    • al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario

  2. In caso di rigetto della domanda di rimborso delle spese, l’interessato può ricorrere:
    • alla magistratura ordinaria (giudizio di 1° grado)
    • alla magistratura ordinaria di appello (giudizio di 2° grado)
    • alla magistratura di Cassazione (giudizio di 3° grado)
Fonte: Sito ufficiale del Ministero della Salute

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